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UE-Kabul: Commissione apre ai Talebani, ma chiude sui diritti

04-06-2026 15:04 - Opinioni
GD - Roma, 4 giu. 26 - Trattare con i talebani? Si rischia grosso. La Commissione Europea intende invitare a Bruxelles funzionari delle autorità de facto afghane per definire arrangiamenti tecnici sul rimpatrio di cittadini irregolari considerati pericolosi. La decisione – che dà seguito a una richiesta formulata nel 2025 da venti ministri dell’Interno dello Spazio Schengen (tra cui Belgio, Germania, Italia e Svezia) – evidenzia una complessa problematica nelle relazioni esterne dell’Unione.
Per giustificarla, la Commissione evoca la natura non vincolante dell’intesa e la preminenza dell’efficacia amministrativa. Questa impostazione, tuttavia, solleva precise obiezioni sul rischio di un implicito riconoscimento del governo talebano – potere che non spetta all’UE – oltre all’elusione del controllo democratico e alla contrazione delle garanzie stabilite dall’ordinamento dell’Unione.
Sotto il profilo del diritto internazionale, l’apertura di canali negoziali bilaterali per il rilascio di documenti di viaggio comporta il trattamento della controparte come soggetto provvisto di effettiva potestà di governo.
Subordinare i rimpatri a fogli di via accettati da Kabul significa riconoscere la validità giuridica degli atti dell’Emirato Islamico. Il che, evidentemente, attenua l’efficacia dell’isolamento stabilito dall’ONU – il cui Comitato delle credenziali rinvia l’accredito dei rappresentanti talebani – e stride con i mandati d’arresto della Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità legati alla discriminazione di genere. Sancisce questa distanza anche la risoluzione del Parlamento Europeo del maggio 2026, che ha deplorato la decisione di invitare i talebani a Bruxelles.
Un’ulteriore e profonda contraddizione giuridica risiede nell’emissione dei titoli di viaggio per la delegazione afghana. L’incombenza spetta al Belgio quale Stato di sede delle istituzioni europee. Per consentire la presenza dei delegati a Bruxelles, le autorità belghe sono costrette a ricorrere a visti a validità territoriale limitata e a congelare temporaneamente i regimi sanzionatori e i divieti di viaggio imposti dall’ONU e dall’Unione stessa.
Questo meccanismo di deroga per “esigenze operative” determina un paradosso istituzionale, in cui uno Stato membro si trova a sospendere, in nome del pragmatismo negoziale, le misure restrittive nate per isolare il regime.
Sul piano dell’azione dell’UE, la scelta di ricorrere a intese tecniche di soft law, sebbene formalmente legittimata dalla natura non vincolante degli atti amministrativi esecutivi che non richiedono la previa approvazione assembleare, esclude nei fatti il Parlamento Europeo dal dibattito politico. Inoltre, tale dinamismo amministrativo si inserisce nel contesto della recente svolta impressa dal nuovo Regolamento UE sui rimpatri (approvato a livello politico il 1° giugno scorso), volto a massimizzare l’efficacia delle espulsioni. L’interlocuzione con Kabul appare parte integrante e pregnante di una più ampia ed aggressiva diplomazia della migrazione, condotta a livello centralizzato, la quale, tuttavia, non esime gli Stati membri dalle rispettive responsabilità di esecuzione e di conformità ai doveri di diligenza sulle conseguenze dei rimpatri sotto il profilo dei diritti umani.
Questa scissione tra pragmatismo e legittimità è riflessa nella postura di paesi come l’Italia, la cui linea ufficiale – speculare a quella di Bruxelles – coniuga il fermo rifiuto del riconoscimento politico formale, mantenendo infatti l’ambasciata delocalizzata a Doha, con la promozione attiva di canali tecnici d’emergenza, ritenuti inevitabili per la sicurezza interna.
Nemmeno le clausole di deroga al principio di non respingimento della Convenzione di Ginevra del 1951 sottraggono l’operazione a seri dubbi di legittimità. Fermo restando l’obbligo di un esame individualizzato caso per caso per accertare l’effettiva sussistenza di un rischio mirato, l’orientamento delle corti sovrannazionali (Strasburgo e Lussemburgo) e interne (Corte Costituzionale e Cassazione italiana) ribadisce il carattere assoluto e inderogabile del divieto di espulsione laddove venga provata la probabilità di tortura, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto.
Infine, l’avvio di intese con un’autorità priva di legittimità internazionale costringe l’UE e i suoi Stati membri a dipendere da rassicurazioni diplomatiche precarie, espandendo il rischio di contenziosi giurisdizionali. Sul piano interno, tale rischio è amplificato dal recente irrigidimento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di libertà personale dei migranti e detenzione amministrativa. Qualsiasi procedura d’espulsione concertata con il regime talebano, qualora associata a forme di trattenimento prive di stringenti garanzie difensive, andrebbe incontro a un sistematico scrutinio di costituzionalità, determinando l’inevitabile blocco delle procedure da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Carlo Curti Gialdino
Vicepresidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale,
Professore ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione Europea alla Sapienza Università di Roma


Fonte: ​Carlo Curti Gialdino