Tra Cartagine e Bruxelles: quando l’ambasciatore irrita il dittatore
28-11-2025 10:35 - Opinioni
GD - Roma, 28 nov. 25 - I media italiani e stranieri nei giorni scorsi hanno riportato che Giuseppe Perrone, capo della delegazione dell’Unione Europea in Tunisia, è stato convocato nel pomeriggio di martedì 25 novembre scorso al Palazzo della Repubblica, a Cartagine, dove il presidente Kaïs Saïed, senza fare riferimenti specifici ai fatti contestati, gli ha rivolto “una forte protesta verbale” per la presunta “mancanza alle regole del protocollo diplomatico e per avere agito al di fuori dei canali ufficiali riconosciuti nella prassi diplomatica”.Il comunicato precisa che Perrone è ambasciatore plenipotenziario presso la Tunisia e le sue istituzioni ufficiali e, pertanto, è tenuto "a conformarsi strettamente alle norme che riguardano le relazioni con le autorità del Paese".
La protesta, all’evidenza, ha riguardato l’incontro avvenuto il lunedì precedente tra il diplomatico europeo e Noureddine Taboubi, segretario generale dell’Unione Generale Tunisina del Lavoro UGTT, il sindacato più rappresentativo, che ha deciso di organizzare uno sciopero generale a difesa della contrattazione collettiva e dei salari. Vale la pena di ricordare che l’UGTT è una delle componenti del Quartetto per il dialogo nazionale tunisino, che ha ottenuto il Premio Nobel per la pace nel 2015 per il contributo alla democratizzazione della Tunisia, dopo la rivoluzione del 2011 e la caduta del presidente Zine El Abidine Ben Ali ed il ruolo svolto per l’ordinato e libero svolgimento delle elezioni presidenziali e di quelle parlamentari del 2014 nonché per l’approvazione della nuova Costituzione del 2022.
Ciò che è mancato finora è un inquadramento giuridico della vicenda secondo le regole concernenti le funzioni diplomatiche. Al riguardo, secondo l’art. 3, par. 1, lett. d) della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 (CVRD), la missione diplomatica ha il compito di “informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dello sviluppo degli avvenimenti nello Stato accreditatario e farne rapporto allo Stato accreditante”.
Ora, in base alla la giurisprudenza, dall’art. 221 del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 5 della decisione istitutiva del Servizio europeo di azione esterna risulta che le delegazioni dell’Unione assicurano la rappresentanza diplomatica dell’UE, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (sentenza 14 maggio 2014 del non più esistente Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, causa F- 11/13, De Loecker/SEAE). Quindi, sebbene l’Unione non ne sia parte contraente, la CVRD risulta pienamente applicabile alla questione in esame.
La raccolta di informazioni – che vanno procurate con mezzi leciti, nel rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato accreditatario – include non solo la posizione del governo in carica, ma anche le visioni, le preoccupazioni e le proposte delle forze di opposizione e anche della società civile, tra cui sindacati, ONG, e difensori dei diritti umani. Ne risulta che i diplomatici, quelli nazionali come quelli dell’UE, sono di regola autorizzati a mantenere contatti con tutte le parti rilevanti del panorama politico e sociale di un Paese in modo da avene una comprensione equilibrata. Può capitare, tuttavia, che il dialogo con l’opposizione o con gruppi critici del governo, i cui incontri non vanno previamente concordati con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente, possa essere percepito come una ingerenza negli affari interni, vietata espressamente all’agente diplomatico dall’art. 41, par. 1, CVRD.
Ma un incontro con l’opposizione può diventare illegittimo e costituire ingerenza soltanto quando non si limiti alla mera raccolta di informazioni ma implichi l’incoraggiamento o il sostegno attivo ad un’opposizione che agisca in violazione dell’ordine costituzionale dello Stato ospitante o essere finalizzato a influenzare direttamente e indebitamente le decisioni o la condotta politica dello Stato accreditatario, specie in questioni che ledono la sua sovranità o integrità territoriale.
Nulla di tutto questo, peraltro, si è prodotto in Tunisia. L’incontro tra l’ambasciatore dell’UE e il segretario generale dell’UGTT è avvenuto in modo assolutamente trasparente ed ha avuto uno scopo meramente informativo e relazionale. Inoltre, si è inserito nel quadro di incontri che Perrone aveva avuto nei giorni precedenti anche con Samir Majoul, presidente dell’associazione datoriale Unione Tunisina dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato UTICA.
Si è trattato di un’attività diplomatica normale e del tutto lecita. Appare quindi del tutto ingiustificata la reazione tunisina. Tra l’altro va notato che l’ambasciatore dell’UE non è stato convocato, come d’uso, da un alto funzionario del Ministero degli Esteri o da parte dello stesso ministro degli Esteri, Mohamed Ali Nafti.
L’averlo fatto andare a Cartagine, nella residenza presidenziale, e la circostanza che la protesta diplomatica sia stata formulata da Kaïs Saïed, cioè da colui che aveva ricevuto le lettere credenziali il 13 novembre 2024 non va minimamente sottovalutata. Certo, dopo la riforma costituzionale del 2022, la Tunisia ha abbandonato la forma di governo semi-presidenziale per adottare un sistema iper-presidenziale, in cui il Capo dello Stato è il dominus indiscusso del sistema istituzionale, determina la politica generale dello Stato ed esercita il potere esecutivo, assistito da un Governo presieduto da un Primo Ministro. Ciò induce, pertanto, a non sopravvalutare la circostanza – sicuramente irrituale in una repubblica parlamentare – che il capo della delegazione dell’UE sia stato convocato da Saïed, anche se la scelta segnala che la condotta dell’ambasciatore, seppure assolutamente normale, abbia provocato grande irritazione al vertice dello Stato tunisino.
L’incidente diplomatico, quindi, non dev’essere derubricato a mero episodio protocollare, ma va considerato alla luce dell’azione di Tunisi volta a ricalibrare i rapporti con l’Unione Europea, soprattutto dopo le divergenze sull’applicazione dell’accordo migratorio del 2023, le ricorrenti critiche europee sulla situazione politica e dei diritti umani in Tunisia e la conseguente sospensione di alcuni programmi di cooperazione. In questo contesto va pure menzionato che, in risposta ad una specifica domanda nel punto stampa del 26 novembre scorso, il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Anouar El Anouni, ha precisato che l’Unione “ha preso nota dei messaggi trasmessi dal presidente Saïed nel corso dell’incontro con l’ambasciatore”.
Non resta dunque che esprimere l’auspicio che si lavori per ricucire la situazione e rafforzare il solido partenariato che lega da decenni la Tunisia all’Unione Europea, in uno spirito di reciproco rispetto.
Carlo Curti Gialdino
Professore di Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo Sapienza Università di Roma
Vicepresidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale
Fonte: Carlo Curti Gialdino
La protesta, all’evidenza, ha riguardato l’incontro avvenuto il lunedì precedente tra il diplomatico europeo e Noureddine Taboubi, segretario generale dell’Unione Generale Tunisina del Lavoro UGTT, il sindacato più rappresentativo, che ha deciso di organizzare uno sciopero generale a difesa della contrattazione collettiva e dei salari. Vale la pena di ricordare che l’UGTT è una delle componenti del Quartetto per il dialogo nazionale tunisino, che ha ottenuto il Premio Nobel per la pace nel 2015 per il contributo alla democratizzazione della Tunisia, dopo la rivoluzione del 2011 e la caduta del presidente Zine El Abidine Ben Ali ed il ruolo svolto per l’ordinato e libero svolgimento delle elezioni presidenziali e di quelle parlamentari del 2014 nonché per l’approvazione della nuova Costituzione del 2022.
Ciò che è mancato finora è un inquadramento giuridico della vicenda secondo le regole concernenti le funzioni diplomatiche. Al riguardo, secondo l’art. 3, par. 1, lett. d) della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 (CVRD), la missione diplomatica ha il compito di “informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dello sviluppo degli avvenimenti nello Stato accreditatario e farne rapporto allo Stato accreditante”.
Ora, in base alla la giurisprudenza, dall’art. 221 del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 5 della decisione istitutiva del Servizio europeo di azione esterna risulta che le delegazioni dell’Unione assicurano la rappresentanza diplomatica dell’UE, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (sentenza 14 maggio 2014 del non più esistente Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, causa F- 11/13, De Loecker/SEAE). Quindi, sebbene l’Unione non ne sia parte contraente, la CVRD risulta pienamente applicabile alla questione in esame.
La raccolta di informazioni – che vanno procurate con mezzi leciti, nel rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato accreditatario – include non solo la posizione del governo in carica, ma anche le visioni, le preoccupazioni e le proposte delle forze di opposizione e anche della società civile, tra cui sindacati, ONG, e difensori dei diritti umani. Ne risulta che i diplomatici, quelli nazionali come quelli dell’UE, sono di regola autorizzati a mantenere contatti con tutte le parti rilevanti del panorama politico e sociale di un Paese in modo da avene una comprensione equilibrata. Può capitare, tuttavia, che il dialogo con l’opposizione o con gruppi critici del governo, i cui incontri non vanno previamente concordati con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente, possa essere percepito come una ingerenza negli affari interni, vietata espressamente all’agente diplomatico dall’art. 41, par. 1, CVRD.
Ma un incontro con l’opposizione può diventare illegittimo e costituire ingerenza soltanto quando non si limiti alla mera raccolta di informazioni ma implichi l’incoraggiamento o il sostegno attivo ad un’opposizione che agisca in violazione dell’ordine costituzionale dello Stato ospitante o essere finalizzato a influenzare direttamente e indebitamente le decisioni o la condotta politica dello Stato accreditatario, specie in questioni che ledono la sua sovranità o integrità territoriale.
Nulla di tutto questo, peraltro, si è prodotto in Tunisia. L’incontro tra l’ambasciatore dell’UE e il segretario generale dell’UGTT è avvenuto in modo assolutamente trasparente ed ha avuto uno scopo meramente informativo e relazionale. Inoltre, si è inserito nel quadro di incontri che Perrone aveva avuto nei giorni precedenti anche con Samir Majoul, presidente dell’associazione datoriale Unione Tunisina dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato UTICA.
Si è trattato di un’attività diplomatica normale e del tutto lecita. Appare quindi del tutto ingiustificata la reazione tunisina. Tra l’altro va notato che l’ambasciatore dell’UE non è stato convocato, come d’uso, da un alto funzionario del Ministero degli Esteri o da parte dello stesso ministro degli Esteri, Mohamed Ali Nafti.
L’averlo fatto andare a Cartagine, nella residenza presidenziale, e la circostanza che la protesta diplomatica sia stata formulata da Kaïs Saïed, cioè da colui che aveva ricevuto le lettere credenziali il 13 novembre 2024 non va minimamente sottovalutata. Certo, dopo la riforma costituzionale del 2022, la Tunisia ha abbandonato la forma di governo semi-presidenziale per adottare un sistema iper-presidenziale, in cui il Capo dello Stato è il dominus indiscusso del sistema istituzionale, determina la politica generale dello Stato ed esercita il potere esecutivo, assistito da un Governo presieduto da un Primo Ministro. Ciò induce, pertanto, a non sopravvalutare la circostanza – sicuramente irrituale in una repubblica parlamentare – che il capo della delegazione dell’UE sia stato convocato da Saïed, anche se la scelta segnala che la condotta dell’ambasciatore, seppure assolutamente normale, abbia provocato grande irritazione al vertice dello Stato tunisino.
L’incidente diplomatico, quindi, non dev’essere derubricato a mero episodio protocollare, ma va considerato alla luce dell’azione di Tunisi volta a ricalibrare i rapporti con l’Unione Europea, soprattutto dopo le divergenze sull’applicazione dell’accordo migratorio del 2023, le ricorrenti critiche europee sulla situazione politica e dei diritti umani in Tunisia e la conseguente sospensione di alcuni programmi di cooperazione. In questo contesto va pure menzionato che, in risposta ad una specifica domanda nel punto stampa del 26 novembre scorso, il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Anouar El Anouni, ha precisato che l’Unione “ha preso nota dei messaggi trasmessi dal presidente Saïed nel corso dell’incontro con l’ambasciatore”.
Non resta dunque che esprimere l’auspicio che si lavori per ricucire la situazione e rafforzare il solido partenariato che lega da decenni la Tunisia all’Unione Europea, in uno spirito di reciproco rispetto.
Carlo Curti Gialdino
Professore di Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo Sapienza Università di Roma
Vicepresidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale
Fonte: Carlo Curti Gialdino














