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Sofà Gate: Lucio Gussetti confuta opinione del prof. Curti Gialdino

12-04-2021 17:05 - Opinioni
Lucio Gussetti Lucio Gussetti
GD – Bruxelles, 12 apr. 21 – Non c'è identità completa di vedute degli esperti sugli aspetti protocollari che regolano le precedenze nell'ambito delle principali istituzioni europee. A far emergere il delicato equilibrio è stata la clamorosa vicenda svoltasi ad Ankara con il “Sofà gate”, quando all''incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogăn con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, quest'ultima fu costretta a sedersi su un divano in quanto non era stata disposta la sedia accanto al presidente Erdogăn.
Il prof. Carlo Curti Gialdino, nella sua veste di vicepresidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale e di ex professore ordinario di Diritto dell'Unione Europea, aveva espresso la sua opinione in un dettagliato articolo per il «GIORNALE DIPLOMATICO», intitolato eloquentemente “Ankara val bene un sofà”.
Ora sull'argomento, evidentemente molto magmatico, interviene garbatamente Lucio Gussetti, Director Principal - Legal Adviser del Legal Service della Commissione Europea. Ben volentieri ospitiamo la sua autorevole valutazione.
«L'opinione scritta dal prof. Curti Gialdino sulla questione protocollare creare dalla vicenda del “Sofà Gate”ad Ankara, sembra aver preso una scorciatoia troppo rapida nella citazione delle sue fonti. In particolare il “Manuale della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea”, la cui ultima edizione è del 2015, l'ordine delle precedenze prevede al primo posto il Presidente del Consiglio Europeo, al secondo quello della Commissione Europea ed al terzo l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale ordine delle precedenze è conforme, tra l'altro a quello tra Consiglio Europeo e Commissione Europea, che figura nell'art. 13 del trattato sull'Unione Europea, dopo la modifica avvenuta con il trattato di Lisbona del 2007”.
A parte la ovvia considerazione che il Manuale in questione è atto amministrativo puramente interno al Consiglio e come tale non vincola le altre istituzioni, l'articolo 13 primo paragrafo del Trattato, mette al primo posto il Parlamento Europeo e non il Consiglio Europeo e non cita assolutamente l'Alto Rappresentante, che non è una Istituzione.
L'articolo 13, secondo paragrafo, chiaramente indica che “Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste”.
Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio Europeo, è l'articolo 15 che esplicita tali attribuzioni: “assicura[re], al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza”.
L'articolo 17 invece precisa che la Commissione (e il suo presidente) “Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati”.
Quindi non vi è préséance (ossia precedenza-ndr), né gerarchia tra Presidenti, ma bicefalità al medesimo identico livello di dignità istituzionale e diplomatica, ciascun Presidente esercitando la sua competenza nell'ambito attribuito dal Trattato.
Semmai, l'articolo 13, secondo paragrafo, insiste sul fatto che “Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione”, qualcosa su cui in Consiglio sarà bene si avvii una riflessione approfondita».

Lucio Gussetti
Director – Principal Legal Adviser Legal Service
European Commission


Fonte: Redazione
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