Russia: giro di vite su diplomatici UE, ritorsioni su misura per ciascun Paese
20-06-2026 10:03 - Opinioni
GD - Roma, 20 giu. 26 - A partire dal 15 giugno 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della Federazione Russa che disciplinano il transito transfrontaliero del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri dell'Unione Europea e dello spazio Schengen e presso la delegazione UE a Mosca. Il provvedimento introduce un meccanismo di notifica preventiva obbligatoria, tramite nota verbale, che rimodula l'applicazione dei privilegi e delle immunità, configurando una singolare fattispecie di reciprocità asimmetrica: in sostanza: pur trattandosi di una risposta alla decisione del Consiglio UE, la ritorsione incide diversamente sui diplomatici di ciascun Paese dell'UE.
Sotto il profilo formale, l'atto costituisce una ritorsione - legittima ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 (CVRD) - rispetto alle restrizioni introdotte dall'Unione Europea con il 19° pacchetto di sanzioni, adottato dal Consiglio UE il 23 ottobre 2025 con il regolamento 2025/2033, in vigore all'inizio del 2026. Questo regolamento ha istituito un meccanismo di notificazione preventiva dei movimenti dal Paese di accreditamento verso altri Paesi dello spazio Schengen di personale diplomatico russo e i loro familiari, lasciando tuttavia ampia discrezionalità a livello nazionale in merito alla previsione da adottare: si va da un semplice obbligo di notifica preventiva fino ad un vero e proprio provvedimento autorizzativo, con tempistiche che variano di conseguenza. Le condotte e le prassi applicative dei singoli Stati membri dell'UE sono rimaste differenziate, oscillando tra la richiesta di un mero preavviso (Francia, Germania e Italia) e l'imposizione di stringenti regimi di autorizzazione preventiva(Paesi Baltici e Polonia).
Proprio sfruttando le asimmetrie interne al blocco europeo, Mosca ha costruito la propria risposta, impeccabile dal punto di vista formale. Il Ministero degli Affari Esteri ha rinunciato all'adozione di uno standard unitario, ancorando i tempi di preavviso e i requisiti della nota verbale alle specifiche e singole norme applicate da ciascuno Stato di invio. Tali distinzioni non violano l'obbligo di non discriminazione, ma sono coerenti e realizzano lo specchio normativo previsto dalla stessa CVRD.
Inoltre, l'asimmetria logistica - che esonera dall'obbligo di notifica i soli collegamenti aerei diretti, gravando al contempo sui transiti terrestri e sugli scali europei - non lede la libertà di circolazione sancita dall'articolo 26 CVRD, in quanto essa fa salva la regolamentazione dello Stato ricevente relativa alla sicurezza nazionale, disciplinando proceduralmente l'attraversamento della frontiera.
Ancora, l'obbligo di notifica non è vigente per spostamenti verso lo Stato di invio, anche se con scalo in uno Stato terzo, purché non si tratti di Stato membro dell'UE (ipotesi al momento di pura scuola non essendovi collegamenti aerei diretti). Anche questa previsione è coerente con la CVRD in quanto è allineata alla norma europea, sebbene vi si differenzi perché l'obbligo russo di notifica di spostamento vale da/verso qualsiasi Stato terzo.
In questo quadro, l'onere per il personale diplomatico di esibire la notifica cartacea alla frontiera si raccorda all'articolo 41, paragrafo 1, CVRD, che impone il tassativo dovere di rispettare le leggi dello Stato ricevente. L'abilità del Dipartimento del Protocollo di Stato di piazza Smolenskaja-Sennaja è consistita nell'aver utilizzato il formalismo burocratico come mezzo di pressione politica e psicologica: l'inottemperanza all'obbligo configurerebbe una formale violazione del diritto interno, idonea a paralizzare l'operatività quotidiana delle cancellerie occidentali. L'asimmetria russa sul piano della reciprocità si traduce quindi in una modalità di uso strumentale della legge, formalmente inappuntabile dinanzi al diritto diplomatico.
Carlo Curti Gialdino, vicepresidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale
Professore ordinario di Diritto internazionale e dell'Unione Europea alla Sapienza Università di Roma
Sotto il profilo formale, l'atto costituisce una ritorsione - legittima ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 (CVRD) - rispetto alle restrizioni introdotte dall'Unione Europea con il 19° pacchetto di sanzioni, adottato dal Consiglio UE il 23 ottobre 2025 con il regolamento 2025/2033, in vigore all'inizio del 2026. Questo regolamento ha istituito un meccanismo di notificazione preventiva dei movimenti dal Paese di accreditamento verso altri Paesi dello spazio Schengen di personale diplomatico russo e i loro familiari, lasciando tuttavia ampia discrezionalità a livello nazionale in merito alla previsione da adottare: si va da un semplice obbligo di notifica preventiva fino ad un vero e proprio provvedimento autorizzativo, con tempistiche che variano di conseguenza. Le condotte e le prassi applicative dei singoli Stati membri dell'UE sono rimaste differenziate, oscillando tra la richiesta di un mero preavviso (Francia, Germania e Italia) e l'imposizione di stringenti regimi di autorizzazione preventiva(Paesi Baltici e Polonia).
Proprio sfruttando le asimmetrie interne al blocco europeo, Mosca ha costruito la propria risposta, impeccabile dal punto di vista formale. Il Ministero degli Affari Esteri ha rinunciato all'adozione di uno standard unitario, ancorando i tempi di preavviso e i requisiti della nota verbale alle specifiche e singole norme applicate da ciascuno Stato di invio. Tali distinzioni non violano l'obbligo di non discriminazione, ma sono coerenti e realizzano lo specchio normativo previsto dalla stessa CVRD.
Inoltre, l'asimmetria logistica - che esonera dall'obbligo di notifica i soli collegamenti aerei diretti, gravando al contempo sui transiti terrestri e sugli scali europei - non lede la libertà di circolazione sancita dall'articolo 26 CVRD, in quanto essa fa salva la regolamentazione dello Stato ricevente relativa alla sicurezza nazionale, disciplinando proceduralmente l'attraversamento della frontiera.
Ancora, l'obbligo di notifica non è vigente per spostamenti verso lo Stato di invio, anche se con scalo in uno Stato terzo, purché non si tratti di Stato membro dell'UE (ipotesi al momento di pura scuola non essendovi collegamenti aerei diretti). Anche questa previsione è coerente con la CVRD in quanto è allineata alla norma europea, sebbene vi si differenzi perché l'obbligo russo di notifica di spostamento vale da/verso qualsiasi Stato terzo.
In questo quadro, l'onere per il personale diplomatico di esibire la notifica cartacea alla frontiera si raccorda all'articolo 41, paragrafo 1, CVRD, che impone il tassativo dovere di rispettare le leggi dello Stato ricevente. L'abilità del Dipartimento del Protocollo di Stato di piazza Smolenskaja-Sennaja è consistita nell'aver utilizzato il formalismo burocratico come mezzo di pressione politica e psicologica: l'inottemperanza all'obbligo configurerebbe una formale violazione del diritto interno, idonea a paralizzare l'operatività quotidiana delle cancellerie occidentali. L'asimmetria russa sul piano della reciprocità si traduce quindi in una modalità di uso strumentale della legge, formalmente inappuntabile dinanzi al diritto diplomatico.
Carlo Curti Gialdino, vicepresidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale
Professore ordinario di Diritto internazionale e dell'Unione Europea alla Sapienza Università di Roma
Fonte: Carlo Curti Gialdino,














