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Israele, gli States e l’ambasciata “abusiva” a Gerusalemme

03-07-2026 15:30 - Opinioni
GD – Roma, 3 lug. 26 - Il 1° luglio, al ministero degli Esteri di Israele, il ministro Gideon Sa’ar e l’ambasciatore statunitense Mike Huckabee hanno firmato, alla presenza del sindaco di Gerusalemme Moshe Lion, l’accordo (Land Allocation and Lease Agreement) per l’assegnazione e la consegna definitiva del terreno di Allenby Barracks, sito a Gerusalemme, lungo la linea di demarcazione che storicamente separava la parte occidentale da quella orientale della città. Questo atto costituisce l’esecuzione materiale di obbligazioni sorte ben 37 anni fa quando, il 18 gennaio 1989, l’allora ambasciatore USA William Brown ed il vice direttore della Israel Lands Authority, Moshe Gatt, stipulavano il Land Lease and Purchase Agreement, contratto di locazione novantanovennale, dietro la contropartita simbolica di 1 dollaro, per la costruzione della sede permanente dell’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme.
Nel 1995, il Jerusalem Embassy Act ha formalizzato l’obbligo interno di trasferire l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Tuttavia l’atto conteneva una clausola che permetteva al presidente in carica di rinviare il trasferimento ogni sei mesi per ragioni di sicurezza nazionale. Il rinvio fu firmato da Clinton, Bush e Obama ma non da Trump, nel dicembre 2017, all’epoca del primo mandato. Va rilevato che l’atto originario come quello attuale sono inficiati entrambi dal difetto del titolo in capo al locatore, secondo la massima romanistica risalente ad Ulpiano per la quale nessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che egli stesso detiene. Infatti, l’area di Allenby Barracks non è mai stata del demanio israeliano (Miri) in quanto era una proprietà privata parcellizzata (Mulk), legalmente registrata a nome di soggetti privati o a fondazioni pie (Waqf), ivi residenti fin dall’epoca del Mandato britannico deciso, dopo il collasso dell’Impero Ottomano, dal Consiglio della Società delle Nazioni il 24 luglio 1922 ed in vigore dal 22 settembre 1923 al 14 maggio 1948, vigilia della proclamazione dello Stato di Israele. L’area fu successivamente incamerata dalle autorità israeliane tramite la Absentees’ Property Law del 1950.
Tuttavia, lo spossessamento confligge con l’articolo 46 del Regolamento dell’Aia del 1907 e con l’articolo 53 della IV Convenzione di Ginevra nel 1949, i quali vietano tassativamente allo Stato occupante di confiscare beni appartenenti individualmente o collettivamente a privati. La comunità internazionale, tramite reiterate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (tra cui la Risoluzione 487 del 1980) ha stabilito l’illegittimità dell’annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele, qualificandola come violazione del divieto di acquisizione territoriale tramite la forza. Ora, sebbene l’articolo 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 imponga ad Israele di facilitare l’acquisizione dei locali necessari ad ospitare le missioni diplomatiche straniere, tale cooperazione deve realizzarsi nell’alveo della legalità e gli Stati terzi hanno l’obbligo consuetudinario di non riconoscere gli effetti giuridici di una situazione illecita. Stabilendo l’ambasciata a Gerusalemme gli Stati Uniti hanno operato un riconoscimento de iure implicito di una sovranità geneticamente illegittima.
L’immissione degli Stati Uniti nel possesso del terreno crea un paradosso. Esso potrebbe, infatti, tradursi in un abuso del diritto, in quanto l’immunità di cui beneficia il terreno della missione, ammesso che essa nasca anche prima dell’operatività dell’ambasciata, potrebbe paralizzare i rimedi giurisdizionali a disposizione dei proprietari privati espropriati, alcuni dei quali oggi cittadini USA, nonché escludere ogni ipotesi di restitutio in integrum. Pertanto, l’atto firmato da Sa’ar e Huckabee, pur pretendendo di dare esecuzione all’accordo del 1989 non sana l’illegittimità del titolo negoziale. La violazione del diritto di proprietà in territorio occupato, contrario a norme pattizie e consuetudinarie internazionali, rende l’erigenda ambasciata degli Stati Uniti priva della legittimità che il diritto diplomatico esige per il terreno della missione.

Carlo Curti Gialdino, vicepresidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale
Professore ordinario di Diritto internazionale e dell'Unione Europea alla Sapienza Università di Roma


Fonte: Carlo Curti Gialdino