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Ungheria: ambasciatore a Roma precisa, «Stato emergenza non dà poteri assoluti al Governo»

01-04-2020 16:31 - Ambasciate
L'Amb Ungheria Ádám Zoltán Kovács L'Amb Ungheria Ádám Zoltán Kovács
GD - Roma, 1 apr. 20 - Nella polemica innesatasi in Europa sulle decisioni prese da Budapest per far fronte al coronavirus, è intervenuto l'ambasciatore ungherese in Italia, Adam Kovac.In particolare con una lettera (allegata), inviata agli orgai di informazione, l'amb. Kovac puntualizza:
«Alla luce delle numerose inesattezze e falsità che circolano sulla stampa internazionale ed italiana sulla situazione in Ungheria, colgo l'occasione per offrire a Lei ed ai Suoi colleghi qualche riflessione in merito alla nuova legge sullo stato di emergenza, approvato ieri dal Parlamento magiaro.
Tengo a precisare, che contrariamente a quanto riferito quasi uniformemente dalla stampa, la misura approvata dal Parlamento ungherese non dà "poteri assoluti” al Governo: la legge in questo senso è chiarissima nel ribadire che la Costituzione non può essere sospesa ed il Parlamento, oltreché la Corte Costituzionale, continua ad esercitare pienamente il suo ruolo di supervisione sugli atti del Governo.
È altrettanto fuorviante la valutazione che l'autorizzazione di emergenza sia stata concessa a tempo indeterminato: infatti la legge approvata associa il termine di applicabilità delle misure di emergenza alla durata dell'epidemia del coronavirus. Inoltre il Parlamento avrà sempre la possibilità di ritirare l'autorizzazione anche prima della sua scadenza naturale (cioè la fine dell'emergenza epidemiologica), in qualsiasi momento.
La pandemia del coronavirus è sicuramente la più seria sfida emergenziale che il nostro continente è chiamato a fronteggiare dalla fine della seconda guerra mondiale. In questa fase di crisi quasi tutti gli Stati europei si sono impegnati a difendere la salute dei loro cittadini (e delle loro economie) attraverso strumenti legali speciali, varando misure che in tempi di normalità non avrebbero alcuna legittimità. L'Italia, come sappiamo bene, non fa eccezione.
In questa situazione globale mi sembra inopportuno ed inaccettabile il nuovo ciclo di accanimento, al quale stiamo assistendo, contro un singolo Paese, da parte della stampa internazionale, purtroppo basato su mezze verità oltreché falsità vere e proprie.
In futuro mi auguro che le redazioni responsabili compiano un ulteriore sforzo per offrire ai propri lettori un'informazione corretta ed equilibrata, magari offrendo la possibilità anche ai diretti interessati – non solo ai soliti detrattori – di intervenire per fornire spiegazioni autorevoli in merito alle decisioni prese. Nel frattempo per conoscenza Le invio in allegato in italiano un riassunto del testo della legge approvata.»
A corredo delle precisazioni, l'ambasciata magiara in Italia ha poi diffuso una esplicazione dei contenuti del provvedimento.
«Siamo uniti adesso ad affrontare un nemico comune, il Coronavirus. Purtroppo, negli ultimi giorni sono circolate notizie false riguardo al progetto di legge dell'Ungheria sul contenimento del Coronavirus; la stampa ha dato più voce alle accuse che alla posizione ufficiale del Governo basata sui fatti. Abbiamo il piacere di condividere le informazioni esatte sulle misure prese per affrontare la pandemia ed evidenzia in particolare quanto segue:
"A decorrere dalle ore 15.00 dell'11 marzo 2020 il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza al fine di proteggere la vita e la salute dei cittadini. In conformità alla Legge Fondamentale, le misure eccezionali prese dal Governo durante lo stato di emergenza restano in vigore per 15 giorni, salvo che il Governo, in base all'autorizzazione del Parlamento, proroghi la validità di tali misure. Questo periodo è decisamente più breve rispetto agli ordinamenti giuridici speciali applicabili in altri Stati Membri. Il 20 marzo 2020 il Governo ha presentato un progetto di legge al Parlamento chiedendo l'autorizzazione di estendere il termine del suo mandato speciale.
Secondo un recente sondaggio, il 94% degli ungheresi appoggia che il Parlamento proroghi lo stato di emergenza. 87% dei cittadini che si definiscono critici dell'attuale Governo appoggiano ugualmente la proroga e di fatto, in tutte le fasce di età, il sostegno per l'estensione supera il 92%.
Il Governo ha mobilitato enormi quantità di energie per affrontare la crisi del coronavirus. Nel contesto attuale ogni secondo conta più che mai, e le energie non dovrebbero essere sprecate per far fronte a critiche infondate basate su interpretazioni incorrette o su distorsioni intenzionali del contenuto del progetto di legge. In questa situazione senza precedenti è molto importante che i Paesi europei dimostrino solidarietà reciproca.
Il progetto di legge non limita il potere del Parlamento. Al contrario, in Europa adesso è l'unica
misura eccezionale che estende effettivamente la prerogativa del Parlamento nei confronti del Governo. Esso conferisce espressamente al Parlamento il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, sia in generale che in caso di misure specifiche. Inoltre, in conformità al progetto di legge, il Governo deve regolarmente fornire informazioni alle sedute del Parlamento riguardo le misure prese per eliminare lo stato di emergenza fino al momento in cui le misure rimangono in vigore, o in assenza di sedute parlamentari, al Presidente dell'Assemblea e ai capigruppo parlamentari.
L'autorizzazione del Governo è limitata. Può adottare esclusivamente misure eccezionali necessarie e proporzionate al contesto della pandemia di Covid-19 per proteggere la vita dei cittadini, la sicurezza e la stabilità economica. Le misure cesseranno di essere in vigore quando lo stato di emergenza finirà. Lo stato di diritto, naturalmente, non è sospeso; tutte le autorità continueranno ad operare del quadro legale e costituzionale applicabile. La Corte Costituzionale è in seduta e sono autorizzate procedure speciali per facilitare le sue attività.
Per quanto concerne la clausola riguardante la moratoria sulle elezioni, si applica solo alle elezioni provvisorie (ad interim), nessuna delle quali potrà essere indetta fino al giorno seguente la fine del periodo di stato di emergenza. Ciò non riguarda le elezioni politiche generali previste dalla Legge Fondamentale.
Riguardo l'emendamento proposto al Codice Penale ungherese, esso sanziona soltanto le dichiarazioni intenzionalmente false rese al pubblico, in grado di ostacolare o vanificare gli sforzi di difesa. Tale disposizione è adeguata e necessaria per combattere dannose campagne di disinformazione.
La battaglia contro la disinformazione è l'obiettivo fondamentale dalle politiche dell'UE.
Secondo il Piano d'Azione della Commissione Europea “la disinformazione è intesa come informazione presumibilmente falsa o fuorviante che viene creata, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico e può causare danni al pubblico. Il danno pubblico le minacce ai processi democratici e ai beni pubblici come la salute, l'ambiente e la sicurezza”. Nel caso in questione è in gioco la salute dei cittadini.
Il Codice Penale contiene già una disposizione in materia di allarmismo, è un concetto esistente. Tuttavia, l'attuale definizione di allarmismo non è attrezzata per affrontare una situazione di pandemia (ad es. quando il pericolo pubblico non è limitato a un luogo o a un sito particolare) o quando è condotto con mezzi di comunicazione non tradizionali.
Occorre sottolineare che la portata temporale del reato è limitato al periodo di ordinamento giuridico speciale. Inoltre, è da tener presente che l'ambito di applicazione materiale del reato è limitata alla dichiarazione o diffusione di fatti falsi o fatti reali travisati. Le opinioni, per quanto critiche possano essere nei confronti del Governo, così come le speculazioni o previsioni, non rientrano nell'ambito di applicazione del reato. Il crimine può essere commesso soltanto intenzionalmente. Ciò significa che l'autore deve essere consapevole della falsità della sua dichiarazione. Al fine di essere punibile, l'azione deve ostacolare o limitare l'efficacia delle misure di protezione. La comunicazione deve essere espressa al cospetto di un ampio pubblico e deve giungere a buon fine. Le comunicazioni private non rientrano nell'ambito di applicazione del reato».


Fonte: Redazione
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