05 Maggio 2024
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UIL PA Esteri: con Dl fiscale modificate norme su trasporto masserizie

03-01-2022 12:13 - Ambasciate
GD - Roma, 3 gen. 22 - Cambiano le norme fiscali che regolano la tassazione del trasporto di masserizie, voce che interessa anche e soprattutto i diplomatici nei loro frequenti cambi di sede. Come informa con una nota la UILPA Esteri, in fase di conversione in legge del DL Fiscale 146/2021 (avvenuta con la legge 2015/2021) è stata inserita, dopo un'attesa durata quasi otto anni, la riforma dell'art. 199 del DPR 18/1967. "Si tratta nello specifico del famigerato contributo per il trasporto delle masserizie che, per effetto di tale norma, sarà quindi abrogato e sostituito da una semplice maggiorazione dell'ISE a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Con l'entrata in vigore di questa riforma termineranno quindi i perversi effetti fiscali del sistema previgente.
La nota precisa: "Riteniamo giusto per prima cosa ricordare qui, a beneficio di chi non lo sapesse o di chi leggerà queste righe fra qualche anno, che cosa sia stato il contributo per il trasporto delle masserizie. Quest'ultimo venne introdotto dal D.L. 101/2013 ed applicato a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni in movimento da e verso l'estero a decorrere dal 1° gennaio 2014 in sostituzione del precedente sistema che prevedeva invece un semplice pagamento delle spese di trasporto rimborsate nell'ambito di massimali predeterminati dallo stesso art. 199 del D.P.R. 18/67. Il testo introdotto nel 2013 previde invece che 'per i viaggi di trasferimento, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo'".
La UILPA Esteri ha poi spiegato che la circostanza che il pagamento delle spese fosse stato sostituito da un contributo fisso fece sì, per prima cosa, che quasi sempre il personale dello Stato all'estero si sia visto costretto ad integrare tali importi di tasca propria non raggiungendo quasi mai detto contributo i valori di mercato. Ciò che è peggio, la natura giuridica del contributo fisso onnicomprensivo ha implicato che lo stesso andasse a sommarsi interamente al reddito IRPEF dei dipendenti generando così pesantissimi conguagli fiscali a danno degli interessati. Utilizziamo volutamente la parola "danno" perché nel caso di specie non si andava affatto a tassare un reddito, ma solamente delle somme corrisposte al dipendente per pagare un trasloco strettamente legato alla propria attività lavorativa. In conseguenza di ciò la stragrande maggioranza del personale coinvolto registrò, in questi anni, perfino più mensilità consecutive di importo pari ad un solo euro con inoltre sensibili differenze tra dipendenti aventi uguale retribuzione.
Per fare un esempio, due funzionari con identico reddito da lavoro pagavano l'anno successivo un'IRPEF diversificata per il solo fatto di aver effettuato traslochi su distanze differenti.
"Nel rinviare al messaggio in calce per i dettagli tecnici della nuova normativa, cogliamo invece l'occasione per ricordare, con orgoglio e soddisfazione, il lungo impegno della nostra organizzazione per arrivare a questo risultato, impegno che ha conosciuto anche momenti importanti (qui un resoconto delle azioni intraprese nel corso degli anni: https://esteri.uilpa.it/component/tags/tag/trasporto-masserizie.html)", conclude la nota di UILPA Esteri.
Il testo integrale del comunicato è pubblicato sulla pagina web del coordinamento, all’indirizzo https://esteri.uilpa.it/note-e-comunicati/139-il-contributo-trasporto-masserizie-non-c-e-piu-riformate-finalmente-dopo-otto-anni-di-attesa-le-norme-sul-trasporto-degli-effetti-personali-da-e-verso-l-estero.html .


Fonte: UIL PA Esteri
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