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Ucraina: la nuova risoluzione “umanitaria” dell’ONU sulla guerra

25-03-2022 21:43 - Opinioni
GD - Roma, 25 mar. 22 - Come si ricorderà, il 1° marzo scorso, l'Assemblea Generale dell'ONU in una rara “sessione di emergenza” ha adottato la Risoluzione A/ES-11/L.1 “Aggressione contro Ucraina”, che ha condannato l'intervento russo in Ucraina e chiesto l'immediata cessazione delle ostilità.La Risoluzione è stata approvata con 141 Paesi a favore, 35 astenuti, fra cui Cina e India, e solo 5 contrari: Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Siria ed Eritrea. Nel documento si disponeva anche un aggiornamento sui profili umanitari che inevitabilmente la guerra avrebbe provocato.
Così il 21 marzo scorso si è arrivati alla Risoluzione ONU A/ES-11/L.2 “Conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina”. Questa volta l'11a “sessione speciale di emergenza” ha approvato il documento con 140 voti a favore (uno in meno) e 38 astenuti (tre in più), e i soliti 5 contrari. Tuttavia, ripercorrendo i resoconti dell'Assemblea molti degli Stati astenuti avevano appoggiato una risoluzione più “neutrale”, quella proposta dal Sudafrica, dove si affermavano gli stessi principi umanitari senza far riferimento però esplicito riferimento alle responsabilità russe. I 140 voti a favore rappresentano perciò un risultato straordinario essendo la Risoluzione adottata sulla base di una proposta avanzata dalla stessa Ucraina e dai 90 sostenitori, in cui si ribadiscono chiaramente le responsabilità della Federazione Russa.
Molto interessanti sono poi gli interventi che hanno accompagnato le dichiarazioni di voto. Ad esempio, molto interessante è stata la dichiarazione del delegato all'ONU della Cina, Zhang Jun, che pure astenendosi, hasottolineato “la posizione coerente” del suo paese secondo cui “la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi devono essere rispettate, i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere sostenuti”.
La Cina ha quindi ribadito che “il compito più urgente è quello di esortare le parti a esercitare la massima moderazione, per evitare ulteriori vittime civili e raggiungere un accordo di cessate il fuoco il prima possibile”.
In questo quadro, i contenuti della nuova Risoluzione ONU A/ES-11/L.2 “Conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina” assumono un valore di assoluto rilievo che è opportuno evidenziare in alcuni passaggi principali.
Il documento si articola in un preambolo e 14 punti, in cui si confermano le enunciazioni della precedente Risoluzione del 1° marzo circa la illeceità della guerra di “aggressione” condotta contro l'Ucraina e l'intimazione rivolta alla sola Federazione Russa di “cessare immediatamente e incondizionatamente le ostilità”. La Risoluzione illustra quindi l'ampio quadro delle “terribili conseguenze umanitarie causate dalle ostilità promosse dalla Federazione Russa contro l'Ucraina”, e cita: “l'assedio, i bombardamenti e gli attacchi aerei nelle città densamente popolate dell'Ucraina, in particolare Mariupol, così come gli attacchi che hanno colpito civili, compresi giornalisti, e strutture civili, in particolare scuole e altre istituzioni educative, sistemi idrici e igienico-sanitari, strutture mediche e i loro mezzi di trasporto e attrezzature”.
Da qui le intimazioni alla Federazione Russa di attenersi a precise prescrizioni in osservanza alle norme del Diritto Internazionale Umanitario, tra cui: 1) la tutela deicivili, compreso il personale umanitario e sanitario, e i loro mezzi, i giornalisti e le persone in situazioni vulnerabili, comprese donne e bambini; 2) il rispetto e la protezione degli oggetti indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile e delle infrastrutture civili, nonché la fornitura di servizi essenziali; 3) la protezione dei civili in fuga compresi i cittadini stranieri, in particolare gli studenti, senza discriminazioni, consentendone il trasferimentovolontario, sicuro e senza ostacoli; 4) porre fine agli assedi delle città in Ucraina, in particolare della città di Mariupol, evitando di aggravare ulteriormente la situazione umanitaria per la popolazione civile e di ostacolarne l'evacuazione; 5) il rispetto del diritto internazionale umanitario, comprese le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il protocollo addizionale I, del 1977,dei diritti umani e del diritto dei rifugiati.
Le ultime disposizioni sono infine rivolte agli Stati membri di finanziare gli aiuti umanitari dell'ONU, e a “tutte le parti” affinché si incoraggi il proseguimento dei negoziati per una sollecita risoluzione pacifica del conflitto attraverso “il dialogo politico, la mediazione e gli altri mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale”.
Se 140 Stati su 193 hanno approvato questa Risoluzione, si deve dare ancora fiducia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite affinché prosegua il suo percorso verso una Risoluzione definitiva. Questa potrà configurarsi sul modello della Risoluzione Uniting for peace, che fu adottata superando l'immobilismo del Consiglio di Sicurezza per porre termine alla guerra di Corea nel 1950. In quel caso si imponeva anche il ricorso ad una forza armata di interposizione, ma oggi si può partire dalle misure previste dal Capo VI sulla risoluzione pacifica delle controversie (es. nomina di un “rappresentante speciale” per la mediazione, deferimento alla Corte internazionale di giustizia), per pensare alla imposizione di un negoziato definitivo, sulla base di condizioni “neutrali e indipendenti”, definite da un parere della Corte internazionale di giustizia.
Maurizio Delli Santi
membro dell'International Law Association


Fonte: Maurizio Dalli Santi
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