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Intelligence sharing: il ruolo degli USA nel conflitto russo-ucraino

30-05-2022 14:35 - Opinioni
GD – Roma, 30 mag. 22 - È dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina che Washington ripete che non interverrà direttamente nel conflitto. Tuttavia, gli USA hanno fornito un’assistenza sostanziale a Kiev, senza lesinare sulla condivisione dell’intelligence, della cui importanza tattico-operativa hanno testimoniato NBC News e NY Times, ma la cui posizione di fronte al diritto internazionale rimane sfumata. Illuminati da un articolo del prof. M. Milanovic, tenteremo dunque di fare chiarezza.
- Cobelligeranza? - Può la consegna d’informazioni rendere gli USA cobelligeranti dell’Ucraina? Secondo il dott. A. Wentker, la discriminante risiederebbe nella diretta connessione operativa tra fornitori e beneficiari. Perciò, finché Washington comunica a Kiev la locazione dei quartieri generali russi, ai fini del diritto umanitario non rientra nel conflitto armato internazionale. Sarebbe, invece, diverso se gli americani intervenissero personalmente nella selezione degli obiettivi e nelle decisioni sulle operazioni militari. Per questo gli ufficiali statunitensi hanno subito negato ogni coinvolgimento diretto all’affondamento dell’unità navale ammiraglia “Moskva” o all’uccisione di generali russi da parte dell’esercito ucraino informato dall’intelligence americana. Sebbene tali dichiarazioni possano suonare ipocrite – è prevedibile che le truppe ucraine bersaglieranno il centro di comandi russo sul campo se gliene si comunica la posizione – nell’ottica del diritto internazionale, Washington si sta muovendo su una linea sottile ma decisiva, e finora non l’ha valicata.
- Illecito internazionale? - Ciononostante, l’intelligence sharing potrebbe costituire un illecito internazionale. Innanzitutto, in sé e per sé, per via di trattati che lo vietino espressamente, o perché incompatibile col diritto umano alla privacy. Alternativamente, la pratica sarebbe condannabile in quanto complice di un illecito di uno dei partner coinvolti, in base alla consuetudine espressa all’art. 16 degli Articoli sulla Responsabilità dello Stato (ASR). Secondo quest’ultima, uno Stato che, pur non commettendo un illecito, ne assistesse l’altrui commissione con cognizione di causa, ne diverrebbe corresponsabile.
- Complicità - L’illecito di cui si diventa complici in uno scambio d’informazioni può essere compiuto dal fornitore o dal beneficiario. Un esempio del primo scenario sarebbe l’estorsione di dati attraverso la tortura, la cui proibizione costituisce verosimilmente una norma inderogabile del diritto internazionale (ius cogens). In tal caso, un Paese che accettasse le informazioni chiudendo un occhio verrebbe riconosciuto come responsabile sotto l’Art. 41(2) ASR.
Più attinente all’attuale conflitto, tuttavia, è il secondo caso, che richiede tre elementi. Primo, lo Stato assistente diventa complice di un illecito del ricevente solo se tale illecito viene effettivamente commesso. Secondo, occorre che tra l’intelligence sharing e l’illecito esista un nesso causale consistente. Terzo, è necessario un certo livello di colpevolezza da parte del fornitore.
Riguardo l’ultimo elemento, Milanovic distingue tre modalità di colpa. In particolare, uno Stato che condivida informazioni poi usate per compiere un illecito se ne renderebbe complice per aver agito:
1. con il preciso intento di facilitare l’illecito, indipendentemente dalla sua conoscenza delle circostanze;
2. con l’intento indiretto di facilitarlo, qualora procedesse pur essendo pressoché certo delle conseguenze illegali;
3. con cecità intenzionale, ignorando volutamente dei dati che l’avrebbero portato ad agire con intento indiretto.
- Diritto umanitario - A queste regole generali di complicità se ne aggiungono poi altre relative a specifici regimi del diritto internazionale, come il diritto umanitario (IHL), ovvero l’insieme di norme più calzanti alla presente situazione, che disciplinano conflitti armati internazionali e non-internazionali. Faro di tale contesto è l’Art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra, che proibisce l’assistenza alle altrui trasgressioni dell’IHL. Rispetto all’Art. 16 ASR, estenderebbe la complicità ad illeciti di attori non statali, e allenterebbe i requisiti di colpevolezza basandoli su una consapevole assunzione di rischio. Pertanto, finché l’Ucraina colpisce solo combattenti russi, l’intelligence sharing non rende gli USA complici di alcun reato.
Inoltre, l’America ha preso delle precauzioni, negando il sostegno al Battaglione Azov, o vagliando le unità dell’esercito ucraino alla luce delle cosiddette Leahy laws. Infine, l’Ucraina ha tutto l’interesse a distinguersi come belligerante rispettoso dello stato di diritto. E non è un caso che si sia affrettata a rimediare al primo segno delle finora rare potenziali violazioni dell’IHL attribuibili alle sue truppe.

Matteo Gabutti
Mondo Internazionale Post APS

Fonti consultate per il presente articolo: https://www.mybib.com/b/JKwq9a

Fonte: Mondo Internazionale Post APS
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