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Cosa dice nuovo accordo su migranti del Consiglio dell’Unione Europea

09-06-2023 12:07 - Opinioni
GD - Lussemburgo, 9 giu. 23 - Il Consiglio dell’Unione Europea nella riunione tenutasi ieri 8 giugno in Lussemburgo ha raggiunto un accordo sulle principali regole che dovranno essere applicate dai Paesi dell’Unione Europea in materia di asilo e migrazione. Il Consiglio ha concordato azioni importanti per la modernizzazione del codice esistente in materia di asilo e migrazione; azioni che costituiranno la base dei negoziati della presidenza del Consiglio europeo con il Parlamento Europeo.
È stato riconosciuto il fatto che nessuno Stato membro può affrontare da solo i problemi posti dai fenomeni migratori degli ultimi anni e che i Paesi europei che si trovano in prima linea, come Grecia, Italia, Malta e Spagna, hanno bisogno della solidarietà e dell’aiuto di tutti gli Stati che partecipano al trattato di Schengen, come ha richiamato Maria Malmer Stenergard, ministro svedese per le Migrazioni.
Le nuove regole proposte prevedono la semplificazione e la riduzione dei tempi per le
procedure di asilo (Asylum Procedure Regulation - APR - Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013) comuni in tutta l'UE che gli Stati membri devono seguire quando i migranti presentano una richiesta di protezione internazionale; e rafforza le norme esistenti per i diritti del richiedente asilo, come ad esempio, la fornitura del servizio di un interprete o il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.
Il nuovo regolamento si pone l’obiettivo di prevenire gli abusi del sistema stabilendo chiari obblighi per i richiedenti che devono cooperare con le autorità durante l'intera procedura. Il nuovo regolamento prevede anche le procedure di frontiera obbligatorie, al fine di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell'UE se le richieste di protezione internazionali sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro se il richiedente asilo presenta domanda a un valico di frontiera esterna, a seguito di arresto in relazione a un attraversamento illegale della frontiera e in seguito allo sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso.
Questa nuova procedura è obbligatoria per gli Stati membri e si rende necessaria nel caso in cui il richiedente asilo rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; se ha ingannato le autorità con informazioni false o nascondendo informazioni e se il richiedente ha una nazionalità con un tasso di riconoscimento di pericolo di essere perseguitato inferiore al 20%. La durata totale della procedura per l’esame della richiesta di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a 6 mesi.
Per potere svolgere queste procedure di frontiera, gli Stati membri devono porre in essere le risorse umane e tecniche necessarie per esaminare in qualsiasi momento un determinato numero di domande e devono inoltre garantire una capacità adeguata, in termini di possibilità di accoglienza e nel caso di diniego della richiesta di asilo per eseguire il rimpatrio dei soggetti che non hanno diritto a permanere nell’area Schengen.
La capacità di gestione delle richieste di asilo di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tiene conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e dei respingimenti su un periodo di tre anni. Nella definizione della capacità di uno stato membro si evince già una prima discordanza dalle decisioni prese in consiglio con la realtà che viviamo tutti i giorni, infatti, la UE ritiene che la capacità adeguata deve essere quella in grado di gestire 30.000 persone. Certamente molto inferiore ai flussi che si stanno riversando sulle coste italiane in questi mesi.
La proposta per il nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione [Asylum and Migration Management Regulation - AMMR - procedura 2020/0279 (COD)], che è in itinere da 3 anni, dovrebbe sostituire, una volta concordato, l'attuale Regolamento Dublino che stabilisce le norme che determinano quale Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo. L'AMMR semplificherà queste regole e ridurrà i termini. Ad esempio, l'attuale complessa procedura di ripresa in carico finalizzata al trasferimento di un richiedente asilo nello Stato membro responsabile della sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.
Per bilanciare l'attuale sistema che vede, per la loro posizione geografica, solo alcuni Stati membri responsabili della gestione della stragrande maggioranza delle domande di asilo, viene proposto un nuovo meccanismo di solidarietà più semplice e fattibile. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei contributi che ogni Paese potrà fornire. Tali contributi comprendono il trasferimento, i contributi finanziari o misure di solidarietà alternative come l'impiego di personale o misure incentrate sullo sviluppo delle capacità operative degli stati esposti in prima linea ai flussi migratori. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà cui intendono contribuire, ma quello che è importante sottolineare è che con le nuove procedure nessuno Stato membro sarà obbligato a effettuare ricollocazioni. Ci sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati membri in cui la maggior parte delle persone entra nell'UE verso Stati membri meno esposti a tali arrivi. Tale numero è fissato a 30.000, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20.000 € per ogni migrante che verrà collocato. Queste cifre possono essere aumentate ove necessario e si terrà conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno.
Al fine di compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili compensazioni di responsabilità come misura di solidarietà di secondo livello, a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà. Ciò significa che lo Stato membro contribuente si assumerà la responsabilità dell'esame di una domanda di asilo presentata da persone che in circostanze normali sarebbero soggette a un trasferimento allo Stato membro competente (Stato membro beneficiario).
Questo regime diventerà obbligatorio se gli impegni di ricollocazione non raggiungono il 60% del fabbisogno totale individuato dal Consiglio per l'anno in questione o non raggiungono il numero fissato nel regolamento (30.000).
L'AMMR contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo ed evitare movimenti secondari all’interno dei Paesi che aderiscono al trattato di Schengen. Il regolamento, ad esempio, stabilisce l'obbligo per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o soggiorno regolare. Scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento di responsabilità tra gli Stati membri e quindi riduce le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.
Mentre il nuovo regolamento dovrebbe preservare le principali norme sulla determinazione della responsabilità , le misure concordate includono termini modificati per la sua durata: lo Stato membro di primo ingresso sarà responsabile della domanda di asilo per una durata di due anni quando un paese intende trasferire una persona nello Stato membro che è effettivamente responsabile del migrante e questa persona fugge (ad esempio, quando il migrante si nasconde per eludere un trasferimento) la responsabilità passerà allo Stato membro di trasferimento dopo tre anni se uno Stato membro respinge un richiedente nella procedura di frontiera, la sua responsabilità per quella persona cesserà dopo 15 mesi.
Speriamo che questa non sia l’ennesima volta in cui tutto cambia per non cambiare nulla. Il Governo italiano ha la responsabilità di evitare che il nostro Paese diventi il centro di accoglienza dell’Unione Europea. Questo può avvenire solo creando centri per la richiesta di asilo nei Paesi di origine o nei paesi di partenza dei migranti e prevedendo il rimpatrio immediato per tutti coloro che raggiungono le frontiere esterne dell’area Schengen senza rispettare queste procedure.

Ciro Maddaloni
Esperto di eGovernment internazionale


Fonte: Ciro Maddaloni
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