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Brexit e le imprese: cosa cambia? da Ambasciata italiana istruzioni per l'uso

05-01-2021 18:35 - Ambasciate
GD - Londra, 5 gen. 21 - Cosa cambia con l'entrata in operatività del divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea? Per sostenere le aziende italiane esportatrici oltre Manica nei passi da compiere per prepararsi alla Brexit l'ambasciata d'Italia a Londra con l'Agenzia ICE ha promosso la campagna “Brexit e le imprese: cosa cambia?”.
La campagna consiste in una serie di video, realizzati in collaborazione con PwC TLS Avvocati e Commercialisti, presentati a partire da mercoledì 25 novembre 2020 sul sito dell'Ambasciata e sui suoi profili Twitter, Facebook e Instagram.
I video forniscono informazioni e indicazioni pratiche sui principali aspetti del commercio bilaterale che subiscono modifiche dopo il 31 dicembre prossimo, termine del periodo transitorio.
L'iniziativa offre una risorsa alle imprese esportatrici, che potranno utilizzare le informazioni per orientarsi in modo efficace su temi quali, ad esempio, gli adempimenti in materia doganale, i controlli sanitari e fitosanitari, le etichettature. Diversi fra questi adattamenti saranno necessari a prescindere dall'esito del negoziato per le relazioni future fra UE e Regno Unito, sul quale saranno date informazioni aggiornate, quando disponibili.
L'invito alle aziende è di intraprendere quanto prima le dovute azioni, al fine di poter proseguire senza rallentamenti o complicazioni le relazioni commerciali con il Regno Unito.
La campagna informativa “Brexit e le imprese: cosa cambia?” si inserisce nella scia della più ampia azione di sostegno coordinata dall'Ambasciata a Londra agli scambi e alla cooperazione economica fra Italia e Regno Unito e riflette l'impegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della rete diplomatico-consolare a sostegno delle imprese italiane.
In preparazione della definitiva uscita britannica dalle istituzioni europee, parte rilevante di tale azione è svolta dal Desk Brexit attivo nell'Ufficio di Londra dell'Agenzia ICE. Il desk assicura rapida ed efficace assistenza a imprese, consulenti e società di servizi, dialogando continuamente con le associazioni di categoria e pubblicando regolarmente manuali e linee guida con indicazioni operative per diverse categorie merceologiche.
L'Ambasciata, l'Ufficio ICE e tutto il Sistema Italia continueranno a fornire aggiornamenti e sostegno alle aziende italiane che commerciano col Regno Unito, nella consapevolezza dell'importanza di questo mercato per l'economia del nostro Paese e con l'auspicio che un'adeguata preparazione consenta di affrontare con successo le sfide poste dalla Brexit.
Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilastri principali.
1. Un accordo di libero scambio: un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito
L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Dispone l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di trattamento mediante la salvaguardia di livelli elevati di protezione in settori quali la tutela dell'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'efficace applicazione delle regole a livello nazionale, un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aperta a entrambe le parti, di adottare misure correttive.
L'Unione europea e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza.
Il Regno Unito potrà imprimere ulteriore sviluppo alle attività di pesca britanniche, mentre saranno salvaguardate le attività e le fonti di sussistenza delle comunità della pesca europee, in uno spirito di conservazione delle risorse naturali.
In merito ai trasporti l'accordo prevede che la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima prosegua ininterrotta e in modo sostenibile, anche se l'accesso ai mercati si ridurrà rispetto alle opportunità offerte dal mercato unico. Sono comprese disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni paritarie, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e dei lavoratori né la sicurezza dei trasporti.
In materia di energia l'accordo fornisce un nuovo modello per gli scambi e l'interconnettività, con garanzie di concorrenza aperta e leale, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza per le attività offshore e la produzione di energia rinnovabile.
Nel coordinamento della sicurezza sociale l'accordo è finalizzato a garantire una serie di diritti dei cittadini dell'Unione e di quelli del Regno Unito. Tali disposizioni riguardano i cittadini dell'UE che lavorano nel Regno Unito, vi si recano o vi si trasferiscono, e i cittadini del Regno Unito che lavorano nell'UE, vi si recano o vi si trasferiscono dopo il 1º gennaio 2021.
Infine l'accordo permette al Regno Unito di continuare a partecipare a diversi programmi faro dell'Unione europea nel periodo 2021-2027 (a condizione di un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'UE), quali Orizzonte Europa.
2. Un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini
L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e civile.
Riconosce la necessità di un'intensa cooperazione tra le polizie e le autorità giudiziarie nazionali, in particolare per combattere e perseguire penalmente il crimine e il terrorismo transfrontalieri.
Istituisce nuove capacità operative, tenendo conto del fatto che il Regno Unito, in quanto Paese terzo al di fuori dell'area Schengen, non disporrà delle strutture su cui poteva contare prima.
La cooperazione in materia di sicurezza può essere sospesa in caso di violazioni da parte del Regno Unito dell'impegno di mantenere l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di vegliare sul suo rispetto a livello nazionale.
3. Un accordo orizzontale in materia di governance: un quadro che resiste alla prova del tempo
Per offrire la massima certezza del diritto alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, un capitolo dedicato alla governance chiarisce con quali modalità l'accordo sarà gestito e controllato. Istituisce inoltre un consiglio di partenariato misto incaricato di accertarsi che l'accordo sia applicato e interpretato correttamente, che discuterà tutte le questioni che dovessero presentarsi.
Meccanismi vincolanti di applicazione delle norme e di risoluzione delle controversie garantiranno il rispetto dei diritti delle imprese, dei consumatori e dei singoli. Ciò significa che le imprese nell'Unione Europea e nel Regno Unito saranno in concorrenza in condizioni paritarie e nessuna delle due parti farà uso della propria autonomia normativa per concedere sovvenzioni sleali o creare distorsioni della concorrenza.
Entrambe le parti potranno in caso di violazioni dell'accordo adottare misure ritorsive settoriali, che si applicheranno a tutti i settori del partenariato economico.
La politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono contemplate dall'accordo in quanto il Regno Unito non ha voluto negoziare tali temi. A partire dal 1º gennaio 2021 non vi è pertanto alcun quadro concordato tra il Regno Unito e l'UE per elaborare e coordinare le risposte comuni alle sfide di politica estera, ad esempio l'istituzione di sanzioni nei confronti di cittadini o attività economiche di paesi terzi.
L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla un certo numero di settori di interesse dell'Unione. Il documento va molto più oltre dei normali accordi di libero scambio e fornisce una solida base per conservare la nostra amicizia e cooperazione di lunga data. Salvaguarda l'integrità del mercato unico e l'indivisibilità delle quattro libertà (persone, merci, servizi e capitali). Rispecchia il fatto che il Regno Unito sta abbandonando l'ecosistema dell'Unione di norme e di meccanismi di vigilanza e di applicazione delle norme comuni, e pertanto non potrà più beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE o dal mercato unico. L'accordo non assicura in alcun modo gli importanti vantaggi di cui il Regno Unito ha goduto in qualità di Stato membro dell'UE.
Anche con il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito vi sono cambiamenti importanti a partire dal 1° gennaio 2021.
A tale data il Regno Unito lascia il mercato unico e l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Ha fine così la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione europea.
L'Unione Europea e il Regno Unito costituiscono due mercati distinti e due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico. Ciò creerà ostacoli, al momento inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri, in entrambe le direzioni.
L'accordo di recesso
L'accordo di recesso rimane in vigore e protegge tra l'altro i diritti dei cittadini dell'Unione Europea e di quelli del Regno Unito, gli interessi finanziari dell'Unione e, elemento fondamentale, la pace e la stabilità sull'isola d'Irlanda. L'attuazione completa e tempestiva di questo accordo ha costituito una priorità assoluta per l'Unione Europea.
Grazie a intensi dibattiti tra l'Unione Europea e il Regno Unito in sede di comitato misto e nei diversi comitati specializzati, l'accordo di recesso – e in particolare il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – sarà attuato a partire dal 1º gennaio.
Il 17 dicembre si è riunito il Comitato misto UE-Regno Unito per approvare tutte le decisioni formali e le altre soluzioni pratiche relative all'attuazione dell'accordo di recesso. Nell'ambito di queste soluzioni concordate il Regno Unito ha ritirato le disposizioni controverse del progetto di legge sul mercato interno e si è impegnato a non introdurre disposizioni analoghe nel progetto di legge fiscale.
Prossime tappe
L'entrata in applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riveste particolare urgenza.
Il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha diffusi legami con l'Unione in un'ampia gamma di settori economici e di altro tipo. In assenza di un quadro normativo applicabile per disciplinare le relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, tali relazioni saranno perturbate in modo significativo, a detrimento dei singoli, delle imprese e di altri portatori di interessi.
È stato possibile concludere i negoziati solo in una fase molto tardiva e poco prima della scadenza del periodo di transizione. Questa tempistica non dovrebbe compromettere il diritto di controllo democratico del Parlamento europeo sancito dai trattati. Alla luce di tali circostanze eccezionali la Commissione propone di applicare l'accordo in via provvisoria per un periodo limitato, fino al 28 febbraio 2021.
Per maggiori informazioni su Brexit e il commercio con il Regno Unito è possibile rivolgersi a: brexit@ice.it o economico.amblondra@esteri.it


Fonte: Redazione
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