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Boom migrazioni: cosa chiede l’Europa?

28-08-2023 10:49 - Opinioni
GD - Roma, 28 ago. 23 - L’enorme afflusso di immigrati clandestini che arrivano con ogni mezzo sulle coste italiane ha riaperto la querelle tra le forze di Governo e le forze di opposizione che si scambiano reciproche accuse sulla gestione del fenomeno migratorio. Nel frattempo anche quegli Amministratori locali che si dicevano e spendevano a favore dell’accoglienza incondizionata, adesso che i migranti vengono distribuiti su tutto il territorio nazionale, cominciano a sperimentare sulla loro pelle e su quella dei loro cittadini cosa implica, da un punto di vista organizzativo ed economico, accogliere migliaia di persone bisognose di assistenza, alloggio e cure mediche.
Le forze di opposizione insistono che bisogna accogliere chi arriva in Italia, anche sconfessando le dichiarazioni di quegli amministratori locali che, invece, evidenziano le difficoltà oggettive che nascono dalla gestione di migliaia di persone, soprattutto se minorenni.
Le forze di Governo continuano dal canto loro a fare appello all’Europa evidenziando che il problema non può essere un problema che ricade solo sulle spalle del nostro Paese. Ma come possiamo vedere l’Europa non raccoglie le richieste italiane di aiuto e si limita a rilasciare dei proclami di circostanza.
Perché succede questo? Perché l’Europa ha regole ben precise sulla gestione delle frontiere e sulle azioni da intraprendere per coloro che arrivano ai confini dell’Europa. Il Trattato di Schengen, a cui ha aderito anche l’Italia nel 1990, prevede in modo molto dettagliato «il respingimento alla frontiera di cittadini di paesi terzi che non soddisfino i requisiti di ingresso nello spazio Schengen» (Article 14 Refusal of entry).
Il respingimento alla frontiera può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni e precisamente:
- mancanza di un visto di ingresso valido o di un'altra documentazione che giustifichi l'ingresso nello spazio Schengen;
- mancanza di requisiti per l'ingresso nello spazio Schengen, come ad esempio il possesso di un passaporto valido o di un'assicurazione sanitaria;
- sospetta minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;
- sospetta violazione del diritto dell'Unione europea, come ad esempio la violazione delle norme in materia di asilo o di immigrazione.
In caso di respingimento alla frontiera, lo straniero è obbligato a rientrare nel Paese di origine o di provenienza a bordo del vettore che lo ha condotto al valico di frontiera. Il respingimento alla frontiera è una misura di ultima istanza che deve essere adottata solo nei casi in cui non sia possibile adottare altre misure, come ad esempio il rimpatrio o la concessione di un permesso di soggiorno.
La decisione di respingimento può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria, cosa che avviene regolarmente nel nostro Paese, per cui alla fine tutti i clandestini che arrivano in Italia possono rimanere in attesa del pronunciamento dell’autorità giudiziaria a cui hanno presentato istanza. La lentezza del sistema giudiziario consente a queste persone di eclissarsi e di permanere sul territorio nazionale fino a quando arriva il decreto di espulsione che, a sua volta, può essere impugnato!
Ed è proprio perché il nostro Paese non attua in pieno il Trattato di Schengen, a cui ha aderito 33 anni fa, che prevede appunto il respingimento di quei migranti che non hanno titolo a permanere nello Spazio Schengen, che la Francia e l’Austria possono a loro volta proteggere il loro confine con l’Italia per impedire che queste persone possano entrare nel loro Paese.
Insomma, le persone che riescono a passare il confine con la Francia, la Germania e l’Austria quando vengono individuate vengono rispedite in Italia, come previsto dal Trattato di Dublino, o regolamento di Dublino. Questo accordo, che rientra nel trattato di Schengen, è stato firmato anche dall’Italia e stabilisce le regole per la determinazione dello Stato membro competente per esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo. Il principio fondamentale del trattato di Dublino è quello del primo Paese di ingresso. In base a questo principio, lo Stato membro in cui il richiedente asilo è entrato per la prima volta nell'Unione Europea è competente per esaminare la sua domanda.
Questo, tradotto in parole povere, vuol dire: se lo avete fatto entrare e non lo avete espulso, adesso ve ne dovete fare carico.
La Francia, ma anche il Belgio, la Danimarca, l’Austria e la Germania da molti anni fanno presente che non sono più in grado di assorbire migranti economici che sono, come è ben noto, la grandissima parte dei migranti che arrivano in Italia e che il nostro Paese non riesce più a gestire ed invoca l'aiuto dell’Europa.
In realtà l’Europa non può concedere alcun aiuto all’Italia proprio perché esistono Trattati Europei ben precisi che regolano questa materia: Official Journal of the European Union - «REGULATION (EU) 2016/399 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)».
È arrivato il tempo, quindi, anche per il Governo italiano di attuare i Trattati Europei a cui ha aderito il nostro Paese. Ed è tempo altresì per tutti coloro che continuano a proporre l’accoglienza incondizionata, di definire come assicurare a queste persone in cerca di una vita migliore quello a cui ambiscono. Perché è proprio questo aspetto che è sempre mancato in Italia nella gestione del fenomeno migratorio, sia per i numeri del fenomeno, sia per mancanza di visione prospettica e nel non voler comprendere che se accogli qualcuno devi essere in grado di trattarlo in modo dignitoso, altrimenti non stai aiutando qualcuno, ma lo stai condannando ad una vita peggiore di quella che si è lasciata alle spalle.

Ciro Maddaloni
Esperto di eGovernment internazionale


Fonte: Ciro Maddaloni
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