UE: il rispetto dei trattati non sempre rappresenta un bene
25-02-2026 15:14 -
GD – Roma, 25 feb. 26 - Molti cittadini italiani ed europei si chiedono come sia possibile che, nell'Unione Europea, un singolo Paese membro possa bloccare con un veto una decisione collegiale degli altri Paesi membri; come si possa tollerare questa situazione di impasse e non venga presa in considerazione la possibilità di “espellere” quel Paese dall'Unione. La risposta è molto semplice: non è possibile espellere un Paese membro perché questa possibilità non è contemplata nel Trattato sull'Unione Europea (TUE), firmato nel 1992 e in vigore dal 1993. Il TUE ha istituito l'Unione Europea, superando la Comunità Economica Europea CEE con l'obiettivo di integrare la cooperazione politica alla cooperazione economica. La cooperazione politica tra i Paesi membri, stabilita nei trattati dell'UE, insomma, non consente al Consiglio Europeo di espellere un Paese membro contro la sua volontà. Sebbene possa sembrare la soluzione “più logica” da adottare, per aggirare lo stallo costante che alcuni Paesi membri causano alla capacità operativa dell'Unione, non è possibile espellere un Paese membro, perché l'UE è stata costruita come un "club a vita", dove una volta cooptati-ammessi all'interno non è previsto in alcun articolo la possibilità di essere espulsi. L'Articolo 50 del Trattato consente a un Paese di lasciare volontariamente l'UE. Questo articolo è stato utilizzato dal Regno Unito per avviare le procedure della Brexit. Ma lo stesso articolo non può essere utilizzato dagli altri 26 Paesi membri, per “costringere” uno Stato membro ad uscire dall'Unione. Questa opzione è conosciuta come “Clausola di non espulsione”. Quando i trattati dell'UE sono stati redatti, i fondatori non hanno incluso un meccanismo di espulsione perché l'UE era stata concepita come una "Unione sempre più stretta". Per poter procedere, quindi, con l'espulsione di un Paese membro bisognerebbe modificare il Trattato dell'Unione Europea. Ma per modificare il TUE è richiesta l'unanimità dei Paesi membri, il che significa che lo Stato membro ‘attenzionato' potrebbe semplicemente porre il veto al tentativo di creare una legge per espellere se stesso dall'Unione. Unica possibilità per contrastare la riottosità di un Paese membro è quella di ricorrere all'Articolo 7 del TUE, spesso chiamato “Opzione Nucleare” che non prevede l'espulsione del Paese membro, ma la sospensione del suo diritto di voto. Ma anche questa opzione è “depotenziata” dal fatto che, per applicare l'Articolo 7 (per sospendere effettivamente i diritti di voto - Articolo 7.2), il Consiglio necessita di un voto unanime di tutti gli altri Paesi membri. Nel tempo è sempre successo, ad esempio, che la Polonia, la Slovacchia o la Repubblica Ceca votassero contro l'applicazione dell'Articolo 7 all'Ungheria o a un altro Paese ‘attenzionato' dal Consiglio. La sola opzione che rimane per fare pressione sul Paese membro ribelle è quella della pressione finanziaria. Non potendo espellere l'Ungheria, l'UE ha adottato una strategia di "pay-to-play" utilizzando il meccanismo di condizionalità dello stato di diritto, cioè il congelamento dei fondi destinati all'Ungheria, invece di tentare un voto per la sospensione dal diritto di voto in Consiglio. Con questa opzione l'UE ha congelato miliardi di euro di fondi di coesione e sovvenzioni per la ripresa dalla pandemia destinati all'Ungheria. Nei primi mesi del 2026, stiamo assistendo al culmine di questa tensione tra la UE e l'Ungheria, che attualmente sta bloccando il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia e che deve essere attivato entro la fine di febbraio, nonché un pacchetto di aiuti (prestito) di 90 miliardi di euro all'Ucraina, citando come giustificazione della propria decisione le controversie su l'oleodotto Druzhba. La strategia del Consiglio è attualmente incentrata sulle "deroghe" (andando avanti con 26 membri, o solo con quelli che sono d'accordo). A causa degli attuali veti, i vertici dell'UE (tra cui l'Alto rappresentante Kaja Kallas) stanno discutendo delle possibilità di aggirare il problema, utilizzando gli interessi derivanti dai beni russi congelati per finanziare l'Ucraina senza bisogno di un voto unanime in Consiglio. Questo è possibile ricorrendo alla “cooperazione rafforzata”, prevista dall'Articolo 20 del TUE: se un gruppo di almeno nove Paesi membri decide di cooperare più strettamente in un settore specifico, essi possono avvalersi delle istituzioni dell'UE (come la Commissione e il Parlamento), anche se il resto del blocco non intende aderire. Rimane l'opzione per i Paesi di aderire successivamente. Per ricorrere a tale procedura, il Consiglio deve innanzitutto dimostrare che l'obiettivo non può essere raggiunto dall'intera UE entro un periodo di tempo ragionevole. In sostanza, deve dimostrare che l'Ungheria (o qualsiasi altro Paese membro) sta causando una “situazione di stallo permanente” all'operatività dell'Unione e che questo impatta sulla credibilità e autorevolezza dell'Unione stessa. Se i 26 Paesi concordano una nuova tassa o un fondo per l'Ucraina, l'Ungheria non è obbligata a seguire tale legge, cioè non è tenuta a partecipare economicamente. Di contro non potrà ricevere alcun beneficio/ritorno che dovesse derivare da tale misura. Il pacchetto di prestiti da 90 miliardi di euro per l'Ucraina in discussione in questi giorni può essere attivato in base all'Articolo 20 del TUE, anche se l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca hanno manifestato la loro contrarietà. Gli altri 24 Paesi membri possono procedere con la concessione del prestito all'Ucraina, ricorrendo alla clausola di cooperazione rafforzata. Questo è un segnale che l'Unione Europea deve dare, come ha ricordato anche il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, che ha detto di “non ritenere giusto che l'Ungheria tradisca la lotta per la libertà e la sovranità europea". È tempo per l'Unione Europea di dimostrare la sua forza e determinazione per non essere più “sottovalutata” nei contesti internazionali.
Ciro Maddaloni Esperto di eGovernment internazionale
Il TUE è disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12008M/TXT