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"Affari Internazionali" - Migranti: Corte di Giustizia Ue salva quote e Italia, di Francesco Luigi Gatta

08-09-2017 17:57 - Opinioni
Milano, 8 settembre 2017 - Con sentenza del 6 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell´Unione europea ha respinto integralmente i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro il sistema di ricollocazione obbligatoria per quote di richiedenti asilo.
Secondo la Corte, il meccanismo di ricollocazione – istituito nel 2015 e fortemente osteggiato da alcuni Stati membri – risulta pienamente legittimo, ponendosi, inoltre, come risposta adeguata, necessaria e proporzionata alla crisi migratoria in corso.
Questa decisione è rilevante in quanto, oltre ad affrontare interessanti ed inediti profili giuridici, presenta una natura politicamente sensibile, occupandosi della crisi dei migranti, ma anche di un´altra "crisi" che, in realtà, vi si nasconde dietro: quella del progetto stesso di integrazione europea e dei valori e principi che ne stanno alla base, come quello di solidarietà.
All´origine della controversia vi è la decisione del Consiglio di istituire quote obbligatorie di richiedenti asilo da distribuire tra tutti gli Stati, così da alleviare la pressione migratoria su Italia e Grecia.
Slovacchia e Ungheria – unici Paesi, con Repubblica Ceca e Romania, ad aver votato contro tale misura – si sono rifiutati di procedere alla ricollocazione e hanno adito la Corte di Giustizia per ottenerne l´annullamento. Al loro fianco, una volta instaurata la causa, è intervenuta la Polonia; a sostegno del Consiglio, invece, si sono schierati, oltre a Commissione europea, Italia e Grecia, anche Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Svezia.
Le argomentazioni di Slovacchia e Ungheria
Numerosi i motivi di ricorso proposti, tanto di natura prettamente giuridica, quanto di coerenza e opportunità politica della misura adottata dall´Ue.
Sotto il primo profilo, l´iter decisionale seguito dalle istituzioni Ue sarebbe stato affetto da varie irregolarità procedurali (contestato, addirittura, il fatto che il testo finale del provvedimento fosse stato reso noto esclusivamente in lingua inglese e non anche in quelle dei singoli Stati).
Ma gli aspetti più interessanti riguardano soprattutto l´interpretazione dell´art. 78, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell´Ue (Tfue), norma che prevede la possibilità di adottare misure emergenziali in risposta a crisi migratorie e sulla cui base la ricollocazione è stata istituita.
Tale norma, in un´ottica di solidarietà europea, stabilisce che in caso di "una situazione di emergenza" caratterizzata da un "afflusso improvviso" di migranti, le istituzioni Ue sono abilitate ad intervenire adottando "misure temporanee" a favore di uno o più Stati.
Ma quando, di fatto, sussiste una "situazione di emergenza"? E quando l´afflusso di migranti può dirsi "improvviso"? Fino a che punto le istituzioni Ue possono spingersi nell´imporre "misure temporanee" agli Stati? La norma, introdotta dieci anni fa dal Trattato di Lisbona, non era finora mai stata utilizzata: di qui le incertezze sulla sua applicazione che la Corte ha dovuto chiarire.
Una diversa lettura della realtà dei fatti
Ungheria e Slovacchia negano la sussistenza dei presupposti per applicare il meccanismo solidale in ambito migratorio: non può parlarsi di una "situazione di emergenza"; le statistiche indicano chiaramente un aumento continuo degli sbarchi nel corso degli anni, dovuto a un fenomeno preesistente, stabile e dunque a questo punto quasi "normale". Analogamente, l´afflusso di migranti non può qualificarsi come "improvviso", essendo noto da tempo e pienamente prevedibile.
Anche ammettendo l´esistenza di un´emergenza – proseguono i ricorrenti -, questa non va ricollegata al massiccio afflusso di migranti, circostanza ormai costante da anni, quanto alle carenze strutturali dei sistemi di asilo di Grecia e Italia, incapaci di gestire la situazione con efficacia.
Completamente di diverso avviso la Corte che parla di "catastrofica situazione umanitaria" e di una pressione migratoria di entità tale che, sebbene inserita nel solco di arrivi già consistenti, avrebbe posto in crisi qualsiasi sistema di asilo, anche se solido e non affetto da debolezze strutturali.
Sussistono pienamente, quindi, le condizioni per la ricollocazione e per un intervento solidale in sostegno di Grecia e Italia.
Presunti effetti negativi e solidarietà necessaria
Per Slovacchia e Ungheria, la ricollocazione rappresenta anche un provvedimento non necessario, sproporzionato ed eccessivamente invasivo delle prerogative statali.
La redistribuzione dei migranti è misura inadeguata a porre rimedio ai problemi di Grecia e Italia le quali, anzi, vengono pure accusate di una certa inerzia: avrebbero dovuto attivarsi prima, chiedendo forme alternative di sostegno come aiuti finanziari o l´intervento di Frontex.
In ogni caso – si sottolinea – l´assistenza agli Stati in difficoltà dovrebbe avvenire su base volontaria. Invece l´imposizione di quote vincolanti lede frontalmente la sovranità degli Stati, gravandoli inoltre di sproporzionati oneri finanziari e amministrativi.
La Polonia, intervenuta nel giudizio, ha addotto anche argomenti di ordine pubblico e sicurezza interna: l´arrivo di migranti turberebbe l´insieme dei cittadini che, come quelli polacchi, sono "pressoché omogenei etnicamente" – e con ciò, sembra suggerirsi, incompatibili con i richiedenti asilo -.
La Corte respinge fermamente questi argomenti, chiarendo che "considerazioni connesse all´origine etnica" sono "con tutta evidenza, contrarie al diritto dell´Unione" e contrastano con gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali.
La ricollocazione viene giudicata misura corretta e proporzionata e più che mai doverosa, date le circostanze. Di fronte a una tale crisi migratoria, si afferma, è essenziale "dar prova di solidarietà" e, a tal fine, il carattere di obbligatorietà delle quote garantisce un fondamentale elemento di concretezza.
Dunque, la solidarietà finora tanto invocata ma rimasta solo teorica, ponendosi quale valore esistenziale dell´Ue, impone a tutti di dare il proprio contributo nella gestione della crisi migratoria, sostenendo gli Stati maggiormente in difficoltà.
Un messaggio, quello della Corte, chiaro, forte e diretto. Ma basterà a ricomporre lo scontro?

di Francesco Luigi Gatta

Francesco Luigi Gatta è avvocato, dottore di ricerca in diritto dell´Unione europea presso le università di Padova e Innsbruck, cultore della materia in diritto degli stranieri e diritto costituzionale sovranazionale presso l´università degli studi di Milano.


Fonte: Affari Internazionali
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